10 mesi ago

La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n. 165/2001.

Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a)  la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all’art. 19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) e all’art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);

b)  il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;

c)  la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;

d)  la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;

e)  il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;

f)  fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.

Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.

Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative.

La mobilità volontaria non comporta l’assoggettamento al periodo di prova secondo quanto disposto dall’art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di prova).

Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 52 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018 e l’art. 21 (Mobilità) del CCNL del 19.4.2004.

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