Infermieri: finalmente elaboreranno le linee guida

Conferma a tutto campo sulla rappresentatività delle Associazioni professionali per la partecipazione alla predisposizione delle linee guida previste dalla legge 24/2017 (legge Gelli) sulla responsabilità professionale. Dopo la nota all’Ipasvi dell’Ufficio legisltaivo del ministro, arriva infatti la nota di chiarimento, “interpretazione autentica” del ministero a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti.

La nota del 23 ottobre chiarisce punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto. Ripercorrendo esattamente quella inviata alla Federazione a cui fa anche riferimento per alcuni passaggi, ora “allargati” a tutte le professioni.
Secondo la nota tutte le Società scientifiche e le Associazioni professionali di qualità, potranno partecipare alla realizzazione delle linee guida che faranno da faro alla responsabilità professionale secondo la legge 24/2017, la cosiddetta legge “Gelli”.
La nota di chiarimento del ministero della Salute del 23 ottobre sui criteri di selezione e rappresentatività per l’iscrizione all’elenco di chi avrà onori e oneri nella messa a punto delle linee guida per l’attività di tutte le professioni sanitarie, apre le porte alla  Società e Associazioni e non si ferma alla loro valutazione quantitativa.
Il ministero infatti, tra gli altri chiarimenti, specifica che dove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non dovesse esserci alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda la rappresentatività del 30% prevista dal decreto, in fase di prima applicazione e per consentire la formazione del primo elenco di società scientifiche e associazioni professionali, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche che ne abbiano fatto richiesta e abbiano una “adeguata rappresentatività” nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento.
E se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione ci si può limitare a dichiarare il numero dei propri iscritti.
Questo perché, sottolinea il ministro così come già indicato nella nota inviata all’Ipasvi, a legge “Gelli” punta a consentire l’elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie.
Circa le disposizioni normative a cui fare riferimento per individuare le  diverse “specializzazioni e/o discipline”, e dell’ “area o settore di esercizio professionale” citate nel decreto del 2 agosto, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il decreto si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali sul riordino delle Scuole di specializzazione e alle aree e alle discipline previste dal Dpr 484/1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”..
Per le altre professioni sanitarie, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, tranne che per gli infermieri che faranno riferimento a un’altra nota inviata dall’ufficio legislativo del ministero in cui si identificano sei aree: area cure primarie -servizi territoriali/ distrettuali; area intensiva e dell’emergenza urgenza; area medica; area chirurgica;  area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze.
Il ministero chiarisce poi l’applicazione delle regole previste per lo statuto, i comitati scientifici e la partecipazione dei sindacati.
“La Federazione Ipasvi – afferma la presidente Barbara Mangiacavalli in una nota congiunta con la Fism.la Federazione delle Società Medico Scientifiche italiane – sarà garante di tutto questo, compito come previsto nella risposta all’interpello specifico.   Per quanto ci riguarda – prosegue – faremo di tutto anche per favorire un’altra richiesta ministeriale: quella dell’aggregazione delle associazioni della stessa area professionale perché possano assicurare la maggiore rappresentatività dell’area di riferimento e essere individuate come un unico soggetto al momento della presentazione al Ministero della domanda di iscrizione all’elenco”.
“Lavorare assieme per definire linee guida condivise tra tutti i professionisti della sanità, ognuno per la propria area di competenza e nell’interesse della corretta gestione della patologia del paziente – sottolinea Franco Vimercati, presidente della Federazione delle Società Medico Scientifiche italiane (Fism) – è il valore aggiunto di linee guida efficaci e indispensabili per far decollare la legge 24/17”.
Fonte: Ipasvi

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