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Leggi e Codice Deontologico

Infermiere e consenso informato

Il consenso informato rappresenta un documento mediante il quale il medico, ma il più delle volte l’infermiere, danno indicazioni al paziente circa un trattamento diagnostico e/o terapeutico al quale dovrà essere sottoposto. Il consenso informato è la manifestazione di volontà che il paziente ( previamente informato in maniera esauriente dal medico su natura e possibili sviluppi del percorso terapeutico) da per l’effettuazione di interventi di natura invasiva sul proprio corpo. Il consenso informato non è la semplice firma su un foglio!
Il consenso informato è un momento importante nel rapporto che il sanitario intrattiene con il paziente.Esso è funzionale, da un lato, a fondare la fiducia del paziente nel medico e, dall’altro, a rendere partecipe, responsabilizzandolo, il paziente sulle ragioni e la fondatezza del percorso terapeutico individuato, secondo scienza e coscienza, dal medico stesso. Il consenso a qualunque atto sanitario è regolato in via generale dall’art. 13 e 32 della Costituzione.
Il primo prevede che “la libertà personale e’ inviolabile”, mentre il secondo prevede che: “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
In sostanza nessun trattamento sanitario può essere imposto ad un cittadino che non vi acconsenta, ad eccezione degli specifici casi previsti espressamente dalla legge (es. i trattamenti sanitari obbligatori). Il consenso, così come il dissenso, che si esplica tramite il rifiuto di sottoscrivere la modulistica che accompagna l’informazione, deve essere chiaramente cosciente e cioè, nei limiti delle conoscenze sanitarie del paziente, acquisito. Non si richiede che il paziente acquisisca le conoscenze tecnico chirurgiche dell’operazione, ma si richiede che venga informato con specificità della sua situazione personale circa i benefici che si potrebbe aspettare dal trattamento sanitario, le diverse tecniche terapeutiche (farmacologiche o operatorie) e quindi le modalità di intervento che possano incidere sulle condizioni fisiche e psichiche o sul bene vita considerato come vita di relazione e incidenza sul modo di vivere (es. deturpazioni estetiche a fronte di un guadagno funzionale che devono essere valutati dal paziente nei costi/benefici). Inoltre tale informazione deve essere corretta, cioè corrispondente alla verità evitando di sminuire od esagerare i diversi aspetti legati al trattamento. Dal punto di vista giuridico, l’informazione per quanto concerne l’atto medico e la raccolta del relativo consenso spetta al medico che deve effettuare lo specifico trattamento, mentre all’infermiere spetta quella concernente il suo specifico ambito professionale. Il modulo informativo viene sottoscritto dal paziente o dal suo legale rappresentante e dal medico che raccoglie il consenso reso.
consenso-informato
Il Decreto Ministeriale 739/94, che delinea il Profilo professionale dell’infermiere, prevede l’erogazione di prestazioni di natura tecnica, relazionale ed educativa; dunque l’informazione al paziente per quanto concerne il suo specifico professionale e’ una prestazione infermieristica. La natura educativa e relazionale dell’assistenza affermata appunto dal profilo, indica chiaramente che l’infermiere ha una competenza informativa autonoma, ma svolge anche la funzione di anello di congiunzione tra paziente e medico. Il Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009, all’articolo 20 afferma che: “l’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelta” e all’articolo 24 afferma che:“l’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere”.
L’infermiere, oltre a trasmettere dati e informazioni, spesso si trova a dover fornire chiarimenti sui vari aspetti del vissuto di malattia su cui il paziente pone domande. L’operatore, consapevole della delicatezza di questa informazione e del suo impatto emotivo sul malato deve adoperarsi in modo da renderla onesta, veritiera e completa. Il modulo di consenso, pertanto, è una registrazione del trattamento rispetto al quale il paziente si è detto d’accordo, ed è responsabilità dell’infermiere tanto quanto del medico assicurarsi che il consenso sia effettivamente informato. L’infermiere può anche decidere di non cooperare ad un procedimento, se è convinto che la decisione con cui si acconsente ad esso non e’ veramente informata. L’infermiere, potrà anche essere chiamato a presenziare quale testimone alla procedura informativa ed alla raccolta da parte del medico del consenso informato. Anche in questa ipotesi la responsabilità della procedura rimane al medico, il quale risponderà di eventuali omissioni a riguardo. E’ importante, però, che l’infermiere non avvalori con la sua presenza procedure informative scorrette. La comunicazione in merito a trattamenti diagnostici e terapeutici non è di interesse infermieristico, mentre lo è la comunicazione in merito a particolari situazioni di disagio del malato inerenti la sua situazione di malattia. L’infermiere non può sostituire il medico quando l’informazione non e’ stata data, ma, per la sua professionalità, ha sicuramente un ruolo nel favorire il passaggio delle informazioni e nel dare supporto emotivo al paziente.
 

Validità del consenso

In sintesi il consenso del paziente, per risultare giuridicamente valido, deve essere:

  • esplicito: manifestato in maniera non equivocabile al sanitario;
  • personale: deve essere prestato esclusivamente dal soggetto interessato al trattamento sanitario, salvo il caso di situazioni di emergenza, minori d’età, infermi di mente;
  • libero: nel senso che non deve essere condizionato da altri soggetti (parenti, medici etc.);
  • consapevole: nel senso che deve essere prestato solo dopo che il paziente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie;
  • attuale: deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento e può essere revocato dal paziente;
  • specifico: deve riguardare il determinato trattamento sanitario prospettato dal medico.

 

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