9 anni ago

Il 23 dicembre 1978 con la legge n.833 nasce il Servizio Sanitario Nazionale, che non è una semplice “supermutua” ma una riorganizzazione del servizio sanitario totale, dalla capillarizzazione territoriale fino alla punta del vertice decisionale. Un inquadramento organizzato di tutte le strutture e il personale al fine di creare un sistema efficiente che in nome dei principi di dignità, salute, equità, appropriatezza ed economicità, possa distribuire servizi sanitari in maniera uniforme su tutto il territorio, finanziato dalla fiscalità generale dello Stato(e in seguito anche dalle Regioni).
 
Capo1.1 principi

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.

Capo 1.2 obiettivi

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Partendo dall’ art.32 della Costituzione in cui sono inscritti i diritti sulla salute si suddividono le competenze legislative tra Stato, Regioni e Comuni:

Stato

Indirizzo e coordinamento delle regioni in materia sanitaria esercitata mediante delibere del Consiglio dei Ministri in seguito a proposte del Ministero.
Il Ministero della Sanità si occuperà di programmazioni, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e dei requisiti minimi che devono possedere i vari profili professionali degli operatori sanitari.

Regioni

Possono legiferare in materia secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi legislativi statali, definendo i livelli essenziali. Esercitano le funzioni sanitarie proprie o a loro delegate.

Le USL e i Comuni

“Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.”
Le Unità Sanitarie Locali sono le effettive risorse impiegate per la tutela della salute del cittadino: i presidi, i servizi, e gli uffici di un dato Comune, associazione di Comuni, o comunità territoriale. Le USL quindi sono suddivise in Distretti Sanitari di Base, che sono le strutture tecnico-funzionale che erogano i servizi.

Il sistema di finanziamento

Il Popolo attraverso contributi e tasse pagano lo Stato che in seguito alla programmazione economica fornisce le Regioni che al loro volta pagano le USL(che attraverso i ticket aumentano in proprio le entrate). A ritroso però i vari enti regionali e comunali deresponsabilizzati, spendendo più di quello che ricevevano, richiedevano il ripianamento del disavanzo, causando allo Stato un emorragia economica non prontamente suturabile. In breve: lo Stato forniva le Regioni e i le USL delle risorse previste e programmate ma visto che all’erogazione del servizio “non si badava a spese” esse spendevano più di quello che avevano e visto che non avevano alcuna responsabilità chiedevano allo Stato(e quindi ai cittadini) di pagare i conti.

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