Non basta che l’infermiere continui formalmente a svolgere in prevalenza le proprie funzioni. Quando le mansioni inferiori diventano sistematiche, programmate, continuative e non marginali, il confine dell’emergenza organizzativa viene superato e può configurarsi un vero e proprio demansionamento professionale. È il tema sollevato dal COINA – Sindacato delle Professioni Sanitarie, alla luce della sentenza n. 1103 del 9 luglio 2026 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha riconosciuto il demansionamento di un’infermiera dell’ASP costretta per anni, a causa della carenza di personale di supporto, a svolgere quotidianamente attività proprie degli OSS.
“Non si può chiamare emergenza ciò che accade tutti i giorni da tempo”
«Un infermiere che, davanti a un bisogno urgente del paziente o a una situazione eccezionale, interviene anche oltre il perimetro ordinario delle proprie attività compie un atto di responsabilità e collaborazione. Ma se questa eccezione viene inserita stabilmente nell’organizzazione del turno, allora cambia completamente il quadro», afferma Marco Ceccarelli, Segretario Nazionale del COINA. «Non possiamo chiamare emergenza ciò che accade ogni giorno per mesi o per anni. Se mancano gli OSS e l’azienda decide sistematicamente che saranno gli infermieri a sostituirli, il problema non è più la disponibilità del singolo professionista: è un modello organizzativo sbagliato».
Il 94,5% degli infermieri svolge attività non infermieristiche
Il fenomeno va oltre i casi che arrivano nelle aule di tribunale. Uno studio italiano pubblicato sul Journal of Nursing Management, richiamato dal COINA, ha rilevato che il 94,5% degli infermieri intervistati svolge almeno un tipo di attività non infermieristica, soprattutto amministrativa e ausiliaria. Secondo i dati citati dal sindacato, il 32,6% dell’attività lavorativa può essere assorbito da mansioni estranee al patrimonio professionale dell’infermiere.
«Discutiamo contemporaneamente di carenza di infermieri e utilizziamo una parte rilevante del loro tempo per attività che potrebbero essere affidate ad altre figure. È un cortocircuito organizzativo», prosegue Ceccarelli. Una ricerca italiana RN4CAST condotta su 3.590 infermieri ha riscontrato percentuali di attività assistenziali non effettuate comprese, a seconda dell’intervento, tra il 7% e il 50% — con l’insufficienza delle risorse umane indicata, da un altro studio sulle cure mancate, tra le principali cause percepite.
Pochi infermieri e decine di migliaia di uscite in arrivo
| Indicatore | Dato |
|---|---|
| Infermieri ogni 1.000 abitanti in Italia | 6,9 (media europea: 8,5) |
| Rapporto infermieri/medici in Italia | 1,3 (media europea: 2,1) |
| Pensionamenti previsti 2026-2035 (Agenas) | 80.401 (quasi il 29% della forza lavoro attuale) |
| Domande di iscrizione a Infermieristica (a.a. 2025-2026) | 18.683, contro 20.409 posti disponibili (non coperti) |
«In queste condizioni ogni ora di lavoro qualificato sprecata rappresenta un danno organizzativo», osserva Ceccarelli. «Non possiamo lamentare che gli infermieri siano pochi e contemporaneamente impiegarli come tappabuchi universali delle carenze del sistema».
Il SSN supera i 727mila dipendenti, ma il problema è come vengono distribuite le competenze
Nel 2024 gli addetti del Servizio Sanitario Nazionale hanno raggiunto 727.829 unità, con una crescita dell’1,6% sull’anno precedente: 58.311 ingressi contro 47.238 uscite, per un saldo positivo di oltre 11mila unità. Per il COINA, però, l’aumento complessivo degli organici non basta se non si affronta la composizione delle équipe. «Un reparto non funziona sommando genericamente il numero dei dipendenti», sottolinea Ceccarelli. «Se manca un anello della catena, scaricare stabilmente quel lavoro sul professionista di livello diverso non risolve la carenza: la trasferisce».
Una vittoria COINA in Cassazione: anche il 10% del turno può costituire demansionamento
A rafforzare la posizione del COINA c’è anche una vicenda giudiziaria arrivata fino alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 7711/2026, pubblicata il 30 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha confermato che, per configurare una lesione della professionalità, non è necessario che le mansioni inferiori prevalgano quantitativamente su quelle proprie dell’infermiere.
Nel caso esaminato, un infermiere era stato impiegato anche in mansioni igienico-domestiche e alberghiere proprie delle figure di supporto, a causa della carenza di personale. La Corte d’Appello aveva quantificato nel 10% di ciascun turno l’incidenza delle mansioni inferiori, riconoscendo un risarcimento di 22.780 euro oltre interessi; la Cassazione ha respinto il ricorso datoriale, confermando la decisione.
«La Suprema Corte chiarisce un punto decisivo: non basta sostenere che l’infermiere svolga per la maggior parte del turno il proprio lavoro per considerare legittimo tutto il resto. Se le mansioni inferiori diventano sistematiche e si protraggono nel tempo, la professionalità viene comunque lesa», sottolinea Ceccarelli. La Cassazione ha infatti ritenuto che l’adibizione a mansioni inferiori per il 10% del tempo lavorativo per oltre dieci anni fosse «assai significativa» e non qualificabile come marginale o occasionale.
Cassazione: mansioni inferiori solo se marginali o occasionali
Con le pronunce del 2025, la Cassazione ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, possono essere richieste mansioni inferiori solo in presenza di oggettive esigenze organizzative o di sicurezza, quando non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore, e a condizione che restino marginali oppure, se non marginali, meramente occasionali. L’orientamento è stato richiamato di nuovo all’inizio del 2026 e, con l’ordinanza n. 22458 del 30 giugno 2026, la Cassazione è tornata sul tema, evidenziando anche l’onere del datore di lavoro di dimostrare le condizioni che rendono legittima l’assegnazione a mansioni inferiori.
Sul piano normativo, l’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 disciplina le mansioni nel pubblico impiego; il profilo dell’infermiere trova riferimento nel D.M. 739/1994, mentre la figura dell’Operatore Socio-Sanitario è stata individuata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Anche il sistema di classificazione contrattuale mantiene distinti l’infermiere — Area dei professionisti della salute e dei funzionari — e l’OSS, appartenente all’Area degli operatori del ruolo sociosanitario.
“Non è una guerra tra infermieri e OSS”
Il COINA sottolinea che la questione non va trasformata in una contrapposizione tra professioni. «Gli OSS sono figure indispensabili all’assistenza e proprio per questo devono essere presenti in numero adeguato», chiarisce Ceccarelli. «Difendere il perimetro dell’infermiere non significa svalutare il lavoro dell’OSS. Significa riconoscere che entrambe le figure possiedono un ruolo specifico nell’équipe e che una corretta organizzazione non può prevedere la sostituzione strutturale dell’una con l’altra».
COINA: “Serve una ricognizione nazionale delle mansioni improprie”
«Chiediamo alle aziende sanitarie di verificare reparto per reparto il reale utilizzo del personale, e alle Regioni e al Ministero della Salute di affrontare il problema anche sul piano nazionale», conclude Ceccarelli. «Serve una ricognizione delle mansioni improprie svolte dagli infermieri, insieme alla misurazione del tempo assistenziale sottratto. Con oltre 80mila potenziali pensionamenti davanti a noi, meno giovani che scelgono Infermieristica e una densità professionale già molto inferiore a quella europea, non possiamo permetterci di perdere infermieri e neppure di sprecare quelli che abbiamo trasformandoli nel jolly permanente di un sistema che non programma gli organici».
