Elderly woman with caregiver in nursing home

Assistente infermiere: la sentenza del TAR Lazio e le domande del COINA

La sentenza del TAR Lazio sul ricorso contro l’istituzione dell’Assistente infermiere non chiude il dibattito sulla nuova figura professionale. Al contrario, secondo il Coina – Sindacato delle Professioni Sanitarie, apre interrogativi ancora più rilevanti sul futuro dell’assistenza, sulle responsabilità che continueranno a gravare sugli infermieri e sul ruolo assunto dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) in una vicenda destinata a incidere sull’organizzazione del lavoro sanitario.

Il ricorso di Nursing Up e la posizione della FNOPI

Il ricorso era stato promosso da Nursing Up contro il DPCM del 28 febbraio 2025, che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo dell’Assistente infermiere, contestando — tra gli altri aspetti — la possibile sovrapposizione tra alcune attività attribuite alla nuova figura e quelle proprie della professione infermieristica. Nel giudizio, la FNOPI si è costituita ad opponendum, assumendo una posizione contraria rispetto all’azione proposta dal sindacato ricorrente.

Il ricorso dichiarato inammissibile

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese. Non si tratta quindi, sottolinea il Coina, di una pronuncia che possa essere tradotta in una promozione senza condizioni dell’Assistente infermiere, né nella legittimazione di qualsiasi suo futuro impiego nelle strutture sanitarie.

Il nodo della legittimazione sindacale e il ruolo della FNOPI

Uno dei punti centrali della decisione riguarda la legittimazione del sindacato ricorrente: il TAR ritiene che un’associazione sindacale possa agire a tutela degli interessi collettivi della categoria quando questi risultino comuni e omogenei, condizione che il Collegio non ravvisa nel caso esaminato. È in questo ragionamento che assume rilievo la posizione della FNOPI: la sentenza ricorda che la Federazione, intervenuta ad opponendum, ha eccepito anche il difetto di legittimazione e di interesse del sindacato ricorrente, e il TAR afferma che la stessa costituzione ad opponendum della FNOPI evidenzia la non comunanza dell’interesse dei soggetti rappresentati dal sindacato.

«È un passaggio che non può essere ignorato», dichiara Marco Ceccarelli, Segretario Nazionale del Coina. «Non sosteniamo che senza l’intervento della FNOPI il ricorso sarebbe stato accolto: sarebbe una conclusione giuridicamente impropria, anche perché il TAR individua un ulteriore profilo di inammissibilità nella sottoscrizione da parte di Nursing Up del CCNL Sanità 2022-2024, nel quale è stato disciplinato l’inquadramento dell’Assistente infermiere. Ma è altrettanto evidente che la posizione assunta dalla Federazione non sia stata irrilevante: è la stessa sentenza a richiamarla espressamente nel ragionamento sulla mancanza di un interesse unitario della categoria».

“Quale confronto con gli infermieri?”: le domande del COINA

Il Coina ha contestato fin dall’inizio l’istituzione dell’Assistente infermiere — non per un’opposizione al personale di supporto in sé, ma per il rischio che la cronica carenza di professionisti venga affrontata introducendo una figura intermedia a cui vengono attribuite attività sempre più vicine all’area sanitaria, con il pericolo di una “sostituzione mascherata” dell’infermiere nei reparti sotto organico.

«Alla FNOPI poniamo una domanda molto semplice», prosegue Ceccarelli. «Una decisione istituzionale di questa portata, fino alla scelta di intervenire davanti al giudice amministrativo contro il ricorso diretto a contestare l’istituzione dell’Assistente infermiere, da quale confronto con la comunità professionale è stata preceduta? Quanto sono stati realmente ascoltati gli infermieri?». Il sindacato richiama anche la natura degli Ordini professionali e delle rispettive Federazioni, enti pubblici non economici che, per normativa, non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale: «la posizione istituzionale di un ente ordinistico e la volontà della comunità dei professionisti iscritti non possono essere considerate automaticamente la stessa cosa», sottolinea Ceccarelli.

Il TAR: Assistente infermiere è figura di ausilio, non sostituto

Valutando in via subordinata anche il merito delle censure, il TAR costruisce il proprio ragionamento su una qualificazione precisa dell’Assistente infermiere, considerandolo figura di ausilio dell’infermiere e non suo sostituto. Il Tribunale richiama il D.M. n. 739/1994, secondo cui l’infermiere — responsabile dell’assistenza generale infermieristica — può avvalersi dell’opera del personale di supporto, ed è in questo perimetro che colloca l’Assistente infermiere, chiamato a operare sulla base delle indicazioni dell’infermiere.

La pronuncia sottolinea che le attività della nuova figura devono riguardare situazioni a bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, senza autonomia nella definizione del piano assistenziale. Anche per la somministrazione dei farmaci resta necessaria la preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e, nei casi previsti, la sua supervisione — una figura prevista, conclude il TAR, «esclusivamente quale figura di ausilio».

«Questo punto deve essere scolpito con chiarezza», afferma Ceccarelli. «L’Assistente infermiere non può trasformarsi in un infermiere a costo ridotto né essere utilizzato per sostituire i professionisti che mancano. Valutazione, indicazione e supervisione restano in capo all’infermiere. E proprio questo apre il problema che denunciamo da mesi: chi supervisionerà l’Assistente infermiere nei reparti nei quali gli infermieri sono già insufficienti per garantire l’ordinaria attività assistenziale?».

“Non si può ridurre il numero degli infermieri lasciando intatte le loro responsabilità”

Per il Coina, il nodo principale emergerà nell’applicazione concreta del nuovo modello. «Non basta scrivere sulla carta che una figura è di supporto per impedire che la carenza di personale finisca per trasformarla progressivamente in una figura sostitutiva», evidenzia Ceccarelli, segnalando il rischio di ridurre l’attività direttamente svolta dall’infermiere senza ridurne le responsabilità. Per il sindacato la carenza infermieristica non va affrontata riducendo, direttamente o indirettamente, il fabbisogno di infermieri, ma intervenendo su attrattività della professione, retribuzioni, condizioni di lavoro, dotazioni organiche, carichi assistenziali, valorizzazione delle competenze e prospettive di carriera.

COINA: “Vigileremo su Regioni e Aziende sanitarie”

Per il sindacato, la sentenza dovrà ora rappresentare un riferimento per verificare come Regioni e Aziende sanitarie utilizzeranno concretamente la nuova figura. «Se il TAR ritiene compatibile l’Assistente infermiere con l’ordinamento qualificandolo come personale di ausilio, senza autonomia nella pianificazione assistenziale e sottoposto alla valutazione e alla supervisione infermieristica, nessuno potrà utilizzare questa sentenza come lasciapassare per un impiego indiscriminato della nuova figura», avverte Ceccarelli, annunciando che il Coina vigilerà affinché l’Assistente infermiere non venga utilizzato per coprire posti infermieristici vacanti, non venga computato come sostitutivo dell’infermiere nelle dotazioni organiche e non venga impiegato dove non siano garantite la preventiva valutazione e la supervisione previste dal modello delineato dal TAR.

«La sentenza non chiude quindi la questione Assistente infermiere: apre una nuova fase», conclude Ceccarelli. «Alla FNOPI continueremo a chiedere quanto gli infermieri siano stati realmente ascoltati su una trasformazione così profonda della loro professione. A Regioni e Aziende sanitarie porremo invece una domanda altrettanto netta: l’Assistente infermiere sarà davvero un supporto, come sostiene anche il TAR, oppure diventerà lo strumento per mascherare la carenza strutturale di professionisti? Su questo confine il Coina non farà passi indietro».