ECM: obbligo formativo in caso di cancellazione/reiscrizione all’Ordine

Con la delibera N.5/2025 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato una specifica norma in relazione all’obbligo formativo per i professionisti che si siano cancellati e/o reiscritti all’Ordine di appartenenza.

In caso di cancellazione individuale dall’Albo:

  • l’obbligo Ecm permane per l’anno in corso se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno;
  • se la cancellazione avviene entro il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.

Se cancellazione e reiscrizione avvengono nello stesso anno l’obbligo formativo per quell’anno persiste.

In caso di reiscrizione all’Albo:

  • l’obbligo Ecm sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno;
  • se la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso.

Da notare che i crediti Ecm maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.

Si invitano quindi tutti gli iscritti a prendere visione della delibera approvata dalla Commissione nazionale per la Formazione continua, per una corretta gestione del proprio percorso formativo, di cui si riportano alcuni stralci essenziali.

IL TESTO DELLA DELIBERA