Ecco come funziona il regime dei minimi 2016

Il Regime dei Minimi 2016 diventa più favorevole rispetto alla riforma dell’anno scorso, con innalzamento dei tetti di reddito e maggiore accessibilità da parte dei lavoratori dipendenti: la Legge Stabilità 2016 corregge dunque il tiro sulla Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015 e corretta in corsa (fino al 31 dicembre resta possibile l’adesione al “vecchio” regime agevolato), anche a causa delle proteste di autonomi e professionisti. Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.
Il criterio per determinare reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali. La Legge di Stabilità innalza poi i tetti annui. Ricordiamo che non ci sono più limiti temporali per la permanenza nel Regime dei Minimi: si continua ad applicare l’aliquota agevolata al 1% fino a quando i ricavi restano al di sotto dei tetti previsti.
Per calcolare l’imponibile non bisogna dedurre le spese e i costi dai ricavi, ma basta applicare a questi ultimi il coefficiente relativo alla propria categoria. Esempio: un commerciante che incassa 40mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 16mila euro. L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 2400 euro.
C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%. Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative nate nel 2015, ma in tal caso l’aliquota al 5% si applica per i successivi quattro anni. Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2016, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.
L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei Minimi 2016 dei lavoratori dipendenti: la soglia è a 30mila euro di reddito dipendente. Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime dei Minimi. La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato. Vengono eliminate le precedenti clausole, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).
Come si vede, il paletto è stato parecchio allentato: l’attuale limite a 30mila euro riguarda il solo reddito da lavoro dipendente o assimilato, mentre il tetto del reddito autonomo deve a sua volta rientrare nei limiti sopra descritti per l’applicazione del Regime dei Minimi. Infine, ai contribuenti Minimi si applica il regime contributivo ordinario e possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Il vecchio regime del 2012, con imposta sostitutiva al 5 per cento, era stato eliminato dalla Legge di Stabilità 2015 e poi riportato in vita, ma per un solo anno. Il DDL di Stabilità in corso di conversione non prevede ulteriori proroghe, per cui il regime 2012 è destinato a tramontare. Resta quanto aveva fissato la legge di Stabilità 2015. La manovra del 2015 aveva stabilito che chi era già nel regime fiscale di vantaggio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) potesse continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.
 
 
 
 
 
Fonte: infermiereliberoprofessionista

Lascia un commento

Your email address will not be published.

non perdere

Concorso APSS Trento: al via le domande

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per assunzioni