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Leggi e Codice Deontologico

Legge 251/2000 Università e dirigenza infermieristica

La Legge  251/2000:
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuatedalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettividell’assistenza.
Viene maggiormente  definita l’autonomia della professione sanitaria infermieristica, che nelle sue specifiche attività di prevenzione, cura e salvaguardia della salute esplica le proprie funzioni così come specificate dalle normative il profilo professionale 739/94 e il codice deontologico 2009. Sollecitando infine il rinnovo metodologico assistenziale di pianificazione per obiettivi, il processo di Nursing.
2.[…]:  a)l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
Infermiere Dirigente: viene attribuita la direzione delle attività infermieristiche alle specifiche dirigenze infermieristiche sancendo quindi l’autonomia anche di autogestione all’interno degli ambienti operativi.
Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell’università […], individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni …, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
L’art 5 definisce valida l’equipollenza dei titoli che permettono l’accesso alla professione validi anche per l’accesso ai corsi universitari previsti per accedere alle funzioni di dirigenza ossia la laurea specialistica, e infine invita le sedi universitarie a concludere i corsi non universitari di dirigenza infermieristica.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio…
L’art.7 invita in attesa dell’avvio della laurea specialistica (e quindi degli infermieri dirigenti) le Regioni di istituire la nuova figura dirigenziale all’interno delle aziende ospedaliere e di definire gli accessi alle dirigenze attraverso concorsi pubblici a tempo determinato. Inoltre viene istituito il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale in Sigla SITRA.
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